Produzioni 

  Biografia

Curiosità  

Contatti 

 Links 

Album foto  

Torna a  Vino

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968. (G.U.R.I. 25/09/1968 n 244)

Riconoscimento della denominazione di origine controllata « Etna » bianco, rosso o rosato ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di ori­gine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repub. buca sopra citato, intesa ad ottenere il riconosciment4 della denominazione di origine controllata « Etna bianco » « Etna rosso o rosato » corredata dal parere del Regione siciliana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta di disciplinare di produzione dei vini «Etna bianco » « Etna rosso o rosato » formulata da. comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1968, n. 56;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l’agricoltura e le fore­ste, di concerto con il Ministro per l’industria, il com­mercio e l’artigianato;

Decreta:

 

Art. 1.

 

E’ riconosciuta la denominazione di origine control­lata « Etna » bianco, rosso o rosato ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono I alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vi­gore il 1° novembre 1968.

 

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Etna » bianco, rosso o rosato sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del decreto del - Pre­sidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all’albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l’osservanza delle modalità e for­malità all’uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

 

Art. 3.

 

In deroga a quanto previsto nell’art. 2 dell’unito disci­plinare - e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell’entrata in vigore del disciplina­re medesimo - possono essere iscritti, a titolo transi­torio, nell’albo previsto dall’art. 10 del decreto del Pre­sidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli previsti dal suddetto art. 2, purché esse non su­perino il 20 % del totale delle viti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vi­gneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d’ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all’art. 2 dell’unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accerta­menti, provvede a segnalare alla locale camera di com­mercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

 

Art. 4.

 

Al vino « Etna » bianco, rosso o rosato che alla data di entrata in vigore dell’unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla redatta data, un periodo di smaltimento:

       di 12 mesi per il prodotto giacente pressò ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte di­verse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ri­dotto a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzètta Uf­ficiale della Repubblica italiana.

 

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1968

 

SARAGAT

SEDATI — COLOMBO

 

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1968

Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 226.

Torna a inizio