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				IL PARLAMENTO EUROPEO E 
      IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
  visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare 
      l'articolo 37, l'articolo 95, l'articolo 133 e l'articolo 152, paragrafo 
      4, lettera b),
  vista la proposta della Commissione (1),
  visto il parere del Comitato economico e sociale (2), 
				 visto il parere del Comitato delle regioni (3),
  deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4), 
				 considerando quanto segue:
  (1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto 
      fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché 
      ai loro interessi sociali ed economici. (2) Occorre garantire un livello elevato di tutela della vita e della 
      salute umana nell'esecuzione delle politiche comunitarie. (3) La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi all'interno della 
      Comunità può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli 
      alimenti e dei mangimi non presentano differenze significative da uno 
      Stato membro all'altro. (4) Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e 
      alle procedure tra le legislazioni degli Stati membri in materia di 
      alimenti. Nell'adozione di misure in campo alimentare da parte degli Stati 
      membri, tali differenze possono ostacolare la libera circolazione degli 
      alimenti, creare condizioni di concorrenza non omogenee e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato 
      interno. (5) Occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali concetti, 
      principi e procedure in modo da costituire una base comune per le 
      disposizioni adottate in materia di alimenti e di mangimi dagli Stati 
      membri e a livello comunitario. È tuttavia necessario prevedere un periodo di tempo 
      sufficiente per adeguare le eventuali disposizioni contrastanti della 
      legislazione vigente, a livello sia nazionale che comunitario e, in attesa 
      di tale adeguamento, prevedere altresì che la legislazione pertinente sia 
      applicata in base ai principi stabiliti nel presente regolamento. (6) L'acqua viene ingerita, come ogni altro alimento, direttamente o 
      indirettamente, contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di 
      sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. Tuttavia, dato 
      che la qualità delle acque destinate al consumo umano è già disciplinata 
      dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE (5) e 98/83/CE (6), è sufficiente 
      considerare l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati, 
      come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE. (7) Nel contesto della legislazione alimentare devono essere inclusi 
      requisiti relativi ai mangimi, fra cui requisiti relativi alla produzione 
      e all'utilizzo dei mangimi quando questi siano riservati agli animali 
      destinati alla produzione alimentare. Ciò non pregiudica i requisiti 
      simili che sono stati applicati finora e che saranno applicati in futuro 
      nella legislazione sui mangimi applicabile a tutti gli animali, inclusi 
      gli animali da compagnia. (8) La Comunità ha scelto di perseguire un livello elevato di tutela della 
      salute nell'elaborazione della legislazione alimentare, che essa applica 
      in maniera non discriminatoria a prescindere dal fatto che gli alimenti o 
      i mangimi siano in commercio sul mercato interno o su quello 
      internazionale. (9) Occorre far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le 
      controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base 
      della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella 
      struttura e nell'indipendenza delle istituzioni che tutelano la salute e 
      altri interessi. (10) L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni 
      atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i 
      problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere 
      l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana. Sarebbe opportuno affrontare questioni analoghe per quanto riguarda 
      la sicurezza dei mangimi. (11) Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera 
      sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione 
      lata di «legislazione alimentare», che abbracci un'ampia gamma di 
      disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli 
      alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a 
      contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di produzione 
      agricola a livello di produzione primaria. (12) Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti 
      gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, 
      a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, 
      in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare. (13) L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre prendere in 
      considerazione la produzione, la trasformazione, il trasporto e la 
      distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali 
      destinati alla produzione alimentare, compresa la produzione di animali 
      che potrebbero essere utilizzati come mangimi negli allevamenti di pesci, 
      dato che contaminazioni accidentali o intenzionali dei mangimi, 
      adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette in 
      relazione ad essi possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla 
      sicurezza degli alimenti. (14) Per lo stesso motivo occorre prendere in considerazione altre 
      pratiche e mezzi di produzione agricoli a livello di produzione primaria e 
      i loro effetti potenziali sulla sicurezza generale degli alimenti. (15) Il collegamento in rete di laboratori di eccellenza a livello 
      regionale e/o interregionale, allo scopo di assicurare il controllo 
      continuo della sicurezza alimentare, potrebbe svolgere un importante ruolo 
      per quanto riguarda la prevenzione dei potenziali rischi per la salute dei cittadini. (16) Le misure adottate dagli Stati membri e dalla Comunità in materia di 
      alimenti e di mangimi dovrebbero basarsi generalmente sull'analisi del 
      rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla 
      natura del provvedimento. Il ricorso all'analisi del rischio prima 
      dell'adozione di tali misure dovrebbe agevolare la prevenzione di ostacoli ingiustificati alla libera circolazione degli 
      alimenti. (17) Quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare o 
      evitare un rischio per la salute, le tre componenti interconnesse 
      dell'analisi del rischio, vale a dire la valutazione, gestione e 
      comunicazione del rischio, forniscono una metodologia sistematica per 
      definire provvedimenti, o altri interventi a tutela della salute, 
      efficaci, proporzionati e mirati. (18) Affinché vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della 
      legislazione alimentare, le valutazioni del rischio devono essere svolte 
      in modo indipendente, obiettivo e trasparente ed essere basate sulle 
      informazioni e sui dati scientifici disponibili. (19) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione 
      scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su 
      cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio e che è 
      legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali 
      aspetti di natura societale, economica, tradizionale, etica e ambientale 
      nonché la realizzabilità dei controlli. (20) Per garantire la tutela della salute nella Comunità ci si è avvalsi 
      del principio di precauzione, creando ostacoli alla libera circolazione 
      degli alimenti e dei mangimi. È pertanto necessario adottare una base 
      uniforme in tutta la Comunità per l'uso di tale principio. (21) Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la 
      salute, ma permane una situazione di incertezza sul piano scientifico, il 
      principio di precauzione costituisce un meccanismo per determinare misure 
      di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello 
      elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità. (22) La sicurezza degli alimenti e la tutela degli interessi dei 
      consumatori sono fonte di crescente preoccupazione per i cittadini, le 
      organizzazioni non governative, le associazioni professionali, le 
      controparti commerciali internazionali e le organizzazioni commerciali. 
      Occorre far sì che la fiducia dei consumatori e delle controparti 
      commerciali sia garantita attraverso l'elaborazione aperta e trasparente 
      della legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati da parte 
      delle autorità pubbliche per informare i cittadini qualora vi siano 
      ragionevoli motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio per 
      la salute. (23) La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi 
      terzi rivestono un'importanza capitale. La Comunità è tra i più importanti 
      protagonisti del commercio mondiale di alimenti e mangimi e, in tale 
      veste, ha stipulato accordi commerciali internazionali, contribuisce 
      all'elaborazione di norme internazionali a sostegno della legislazione 
      alimentare e sostiene i principi del libero commercio di mangimi sicuri e 
      di alimenti sani e sicuri in maniera non discriminatoria, all'insegna di 
      pratiche commerciali leali e moralmente corrette. (24) Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o 
      riesportati dalla Comunità siano conformi alla normativa comunitaria o ai 
      requisiti stabiliti dal paese importatore. In altre circostanze detti 
      alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto a condizione che il paese 
      importatore vi abbia acconsentito espressamente. Tuttavia, anche qualora 
      lo Stato importatore abbia dato il suo consenso, occorre assicurare che non vengano esportati o riesportati alimenti dannosi per la salute o 
      mangimi a rischio. (25) Occorre stabilire i principi generali in base ai quali si possono 
      commerciare gli alimenti e i mangimi, nonché gli obiettivi e i principi 
      del contributo della Comunità all'elaborazione di norme e accordi 
      commerciali internazionali. (26) Alcuni Stati membri hanno adottato normative orizzontali nel campo 
      della sicurezza alimentare, imponendo in particolare agli operatori 
      economici l'obbligo generale di immettere sul mercato solo alimenti 
      sicuri. Tali Stati membri applicano tuttavia criteri fondamentali diversi 
      per determinare la sicurezza degli alimenti. Tali impostazioni divergenti 
      e la mancanza di una normativa di tipo orizzontale in altri Stati membri 
      potrebbero far sorgere ostacoli al commercio dei prodotti alimentari. 
      Ostacoli analoghi potrebbero sorgere per quanto riguarda il commercio dei 
      mangimi. (27) Occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché soltanto gli 
      alimenti e i mangimi sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di 
      permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno di tali prodotti. (28) L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il 
      percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il 
      funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi 
      predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il 
      settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e 
      precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili 
      dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la 
      sicurezza degli alimenti sia in pericolo. (29) Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei 
      mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare 
      almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o 
      la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato 
      mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita 
      in ciascuna fase in caso di indagine. (30) Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di 
      chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento 
      alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi 
      dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli 
      alimenti. Sebbene tale principio sia affermato in alcuni Stati membri e in 
      alcuni settori della legislazione alimentare, in altri settori esso non è 
      esplicito o la responsabilità viene assunta dalle autorità competenti 
      dello Stato membro attraverso lo svolgimento di attività di controllo. 
      Tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorsioni della 
      concorrenza tra operatori del settore alimentare di Stati membri diversi. (31) Analoghe condizioni dovrebbero riguardare i mangimi ed essere imposte 
      agli operatori del settore dei mangimi. (32) Il fondamento tecnico e scientifico della normativa comunitaria in 
      materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di 
      tutela della salute nella Comunità. La Comunità deve poter contare su un'assistenza scientifica e tecnica 
      indipendente, efficiente e di elevata qualità. (33) Le questioni scientifiche e tecniche riguardanti la sicurezza degli 
      alimenti e dei mangimi stanno diventando sempre più importanti e 
      complesse. L'istituzione di un'Autorità europea per la sicurezza 
      alimentare (in prosieguo: «l'Autorità») dovrebbe rafforzare l'attuale 
      sistema di assistenza scientifica e tecnica che non è più in grado di 
      soddisfare le crescenti esigenze. (34) Conformemente ai principi generali della legislazione alimentare, 
      l'Autorità dovrebbe fungere da punto di riferimento scientifico 
      indipendente nella valutazione del rischio e contribuire in tal modo a 
      garantire il regolare funzionamento del mercato interno. Deve poter essere 
      invitata a formulare pareri su questioni scientifiche oggetto di 
      controversia, consentendo così alle istituzioni comunitarie e agli Stati 
      membri di adottare, ai fini della gestione del rischio, decisioni 
      consapevoli necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti e dei 
      mangimi, contribuendo al tempo stesso a evitare la frammentazione del 
      mercato interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non 
      necessari, alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. (35) L'Autorità dovrebbe essere una fonte scientifica indipendente di 
      consulenza, informazione e comunicazione del rischio per accrescere la 
      fiducia dei consumatori. Tuttavia, per garantire una maggiore coerenza tra 
      le funzioni di valutazione, gestione e comunicazione del rischio, si 
      dovrebbe creare un più stretto collegamento tra i responsabili della 
      valutazione del rischio e i responsabili della gestione del rischio. (36) L'Autorità dovrebbe fornire un quadro scientifico completo e 
      indipendente relativo alla sicurezza e ad altri aspetti dell'intera catena 
      di approvvigionamento degli alimenti e dei mangimi, il che comporta ampie 
      competenze per l'Autorità. Dovrebbero rientrarvi anche le questioni aventi 
      un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento degli alimenti e dei mangimi, 
      sulla salute e il benessere degli animali e sulla salute dei vegetali. Occorre tuttavia far sì che 
      l'Autorità si concentri sulla sicurezza alimentare e si limiti a fornire 
      pareri scientifici per quanto riguarda le questioni attinenti alla salute 
      e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali non connesse con 
      la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare. Tra i compiti 
      dell'Autorità dovrebbero rientrare anche la consulenza scientifica e 
      l'assistenza tecnica e scientifica in materia di nutrizione umana ai fini 
      della normativa comunitaria, nonché l'assistenza alla Commissione, su 
      richiesta di quest'ultima, per la comunicazione connessa con i programmi 
      comunitari nel settore della sanità. (37) Dal momento che alcuni prodotti autorizzati dalla legislazione 
      alimentare, quali i pesticidi o gli additivi per i mangimi, possono 
      comportare rischi per l'ambiente o per la sicurezza dei lavoratori, 
      l'Autorità dovrebbe altresì valutare alcuni aspetti legati all'ambiente e 
      alla protezione dei lavoratori in conformità della legislazione 
      pertinente. (38) Per evitare inutili ripetizioni di valutazioni scientifiche e di 
      pareri scientifici connessi sugli organismi geneticamente modificati, 
      l'Autorità dovrebbe inoltre formulare pareri scientifici su prodotti 
      diversi dagli alimenti e dai mangimi riconducibili a organismi 
      geneticamente modificati, quali definiti dalla direttiva 2001/18/CE (7) e 
      fatte salve le procedure ivi stabilite. (39) L'Autorità, attraverso l'assistenza fornita su questioni 
      scientifiche, dovrebbe contribuire al ruolo svolto dalla Comunità e dagli 
      Stati membri nell'elaborazione e nella definizione di norme in materia di 
      sicurezza alimentare e accordi commerciali internazionali. (40) È fondamentale che le istituzioni comunitarie, i cittadini e le parti 
      interessate abbiano fiducia nell'Autorità: indipendenza, elevata qualità 
      scientifica, trasparenza ed efficienza sono perciò fondamentali. È altresì 
      indispensabile la collaborazione con gli Stati membri. (41) A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato 
      in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di 
      pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e 
      di amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia 
      possibile all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d'origine 
      dei membri del consiglio di amministrazione senza che sia riservato alcun 
      posto ai cittadini di uno Stato membro specifico. (42) L'Autorità dovrebbe disporre dei mezzi per svolgere tutti i compiti 
      necessari all'adempimento delle sue funzioni. (43) Il consiglio di amministrazione dovrebbe disporre dei poteri 
      necessari per formare il bilancio, verificarne l'attuazione, elaborare il 
      regolamento interno, adottare il regolamento finanziario, nominare i 
      membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e 
      nominare il direttore esecutivo. (44) L'Autorità dovrebbe collaborare strettamente con gli organi 
      competenti degli Stati membri al fine di operare in maniera efficace. 
      Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo al fine di consigliare il 
      direttore esecutivo, costituire un sistema per lo scambio di informazioni 
      e garantire una stretta collaborazione, in particolare per quanto riguarda 
      il sistema di collegamento in rete. La cooperazione e l'opportuno scambio 
      di informazioni dovrebbero inoltre ridurre al minimo la possibilità di 
      avere opinioni scientifiche divergenti. (45) L'Autorità dovrebbe rilevare il compito, finora affidato ai comitati 
      scientifici istituiti in seno alla Commissione, di formulare pareri 
      scientifici nei settori di sua competenza. Occorre riorganizzare detti 
      comitati per garantire maggiore coerenza scientifica in relazione alla 
      catena di approvvigionamento alimentare e per consentire loro di lavorare 
      in maniera più efficace. Per formulare i pareri scientifici dovrebbero 
      pertanto essere istituiti in seno all'Autorità un comitato scientifico e 
      gruppi permanenti di esperti scientifici. (46) A garanzia dell'indipendenza, i membri del comitato scientifico e dei 
      gruppi di esperti scientifici dovrebbero essere scienziati indipendenti 
      selezionati in base a una procedura aperta di presentazione delle 
      candidature. (47) La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che 
      l'Autorità deve assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo e gli Stati membri 
      possano chiederle pareri scientifici. Per assicurare la gestibilità e la 
      coerenza del processo di consulenza scientifica, l'Autorità deve essere in 
      grado di rifiutare o modificare una richiesta giustificando la sua 
      posizione e sulla base di criteri predeterminati. Occorre inoltre adottare 
      disposizioni per contribuire ad evitare pareri scientifici discordanti ed 
      istituire apposite procedure che consentano, in caso di pareri scientifici 
      discordanti tra organi scientifici, di rettificare la discordanza o 
      fornire ai responsabili della gestione del rischio una base di 
      informazione scientifica trasparente. (48) L'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di commissionare studi 
      scientifici necessari all'espletamento dei propri compiti, facendo in modo 
      che i collegamenti da essa stabiliti con la Commissione e gli Stati membri 
      evitino inutili sovrapposizioni. Ciò dovrebbe avvenire in modo aperto e 
      trasparente e l'Autorità terrà conto delle competenze e delle strutture 
      comunitarie esistenti. (49) È condivisa l'idea che rappresenti una grave lacuna la mancanza di un 
      sistema efficace per la raccolta e l'analisi a livello comunitario dei 
      dati relativi alla catena di approvvigionamento alimentare. È quindi 
      opportuno istituire, sotto forma di rete coordinata dall'Autorità, un 
      sistema per la raccolta e l'analisi dei dati pertinenti nei settori di 
      competenza dell'Autorità stessa. È necessaria una revisione delle reti 
      comunitarie già esistenti per la raccolta dei dati nei settori di 
      competenza dell'Autorità. (50) Una migliore individuazione dei rischi emergenti potrebbe rivelarsi, 
      a lungo termine, un fondamentale strumento di prevenzione a disposizione degli Stati membri e della 
      Comunità nell'applicazione delle sue politiche. Occorre pertanto assegnare 
      all'Autorità un compito preventivo di raccolta di informazioni e di 
      vigilanza, nonché di valutazione e di informazione circa i rischi 
      emergenti al fine di prevenirli. (51) L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri di 
      essere maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. A tal fine è 
      pertanto opportuna una stretta collaborazione tra l'Autorità e gli Stati 
      membri. In particolare, l'Autorità deve poter assegnare alcuni specifici 
      compiti ad organizzazioni operanti negli Stati membri. (52) Occorre fare in modo che venga raggiunto un equilibrio tra l'esigenza 
      di ricorrere ad organi nazionali per lo svolgimento di compiti per conto 
      dell'Autorità e l'esigenza che, per fini di coerenza generale, tali 
      compiti vengano svolti conformemente ai criteri stabiliti in relazione ad essi. 
      Sarà opportuno riesaminare entro un anno le procedure esistenti per l'assegnazione di compiti scientifici agli 
      Stati membri, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei fascicoli presentati dalle imprese per 
      l'autorizzazione di determinate sostanze, prodotti o procedure, 
      nell'intento di tenere conto dell'istituzione dell'Autorità e delle nuove 
      strutture che essa offre, mentre le procedure di valutazione saranno non meno rigorose che in 
      precedenza. (53) La Commissione conserva la piena responsabilità di comunicare le 
      misure relative alla gestione del rischio. Sono pertanto necessari 
      adeguati scambi di informazioni tra l'Autorità e la Commissione. È inoltre 
      necessaria una stretta collaborazione tra l'Autorità, la Commissione e gli 
      Stati membri onde assicurare la coerenza di tutto il processo di 
      comunicazione. (54) Data l'indipendenza dell'Autorità e il suo compito di informare i 
      cittadini, è opportuno che essa sia in grado di comunicare in maniera 
      autonoma nei settori di sua competenza, onde poter fornire informazioni 
      obiettive, affidabili e di facile comprensione. (55) Per tener conto di ogni parametro regionale e di ogni correlazione 
      con la politica sanitaria, è necessaria un'adeguata collaborazione con gli 
      Stati membri e con le altre parti interessate nell'ambito specifico delle 
      campagne di informazione dei cittadini. (56) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la 
      trasparenza, l'Autorità dovrebbe essere un'organizzazione aperta ai 
      contatti con i consumatori e con altri gruppi interessati. (57) L'Autorità dovrebbe essere finanziata dal bilancio generale 
      dell'Unione europea. Tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, in 
      particolare in relazione all'esame dei fascicoli di autorizzazione 
      presentati dalle imprese, entro tre anni dall'entrata in vigore del 
      presente regolamento dovrebbe essere esaminata la possibilità che i 
      servizi da essa forniti vengano remunerati. Per quanto riguarda ogni forma 
      di sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea, 
      continua ad applicarsi la procedura di bilancio comunitaria. La revisione 
      contabile dovrebbe inoltre essere svolta dalla Corte dei conti. (58) Occorre consentire la partecipazione di paesi europei non membri 
      dell'Unione europea che hanno concluso accordi che li obbligano a recepire 
      e applicare il «corpus» legislativo comunitario nel campo disciplinato dal 
      presente regolamento. (59) La direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa 
      alla sicurezza generale dei prodotti (8) ha già previsto un sistema di 
      allarme rapido. Il sistema esistente interessa gli alimenti e i prodotti 
      industriali, ma non i mangimi. Le recenti crisi alimentari hanno 
      dimostrato la necessità di istituire un sistema di allarme rapido migliore e più ampio, che interessi gli alimenti e i mangimi. Tale 
      sistema rivisto dovrebbe essere gestito dalla Commissione e comprendere 
      tra i membri della rete gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità. 
      Esso non dovrebbe riguardare le modalità comunitarie di uno scambio rapido 
      di informazioni in caso di emergenza radioattiva, quali definite dalla 
      decisione 87/600/Euratom del Consiglio (9). (60) Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno 
      dimostrato che, nelle situazioni di emergenza, occorre disporre di misure adeguate per garantire che tutti gli alimenti, 
      a prescindere dal tipo e dall'origine, e tutti i mangimi possano essere soggetti a misure comuni in caso di grave 
      rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente. Tale impostazione d'insieme in fatto di misure 
      di emergenza per la sicurezza alimentare dovrebbe consentire di 
      intervenire con efficacia e di evitare di trattare in modo 
      artificiosamente diverso un grave rischio relativo agli alimenti o ai 
      mangimi. (61) Le recenti crisi alimentari hanno inoltre dimostrato i vantaggi, per 
      la Commissione, di disporre di procedure opportunamente congegnate e più 
      rapide per la gestione delle crisi. Tali procedure organizzative 
      dovrebbero permettere di coordinare meglio gli sforzi e di determinare le 
      misure più efficaci sulla base delle informazioni scientifiche più 
      accurate. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle 
      competenze dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica 
      sotto forma di consulenza in caso di crisi alimentare. (62) Per garantire un'impostazione globale e più efficace delle questioni 
      riguardanti la catena alimentare dovrebbe essere istituito un comitato per 
      la catena alimentare e la salute degli animali in sostituzione del 
      comitato veterinario permanente, del comitato permanente per i prodotti 
      alimentari e del comitato permanente degli alimenti per animali. Pertanto 
      devono essere abrogate le decisioni del Consiglio 68/361/CEE (10), 
      69/414/CEE (11) e 70/372/CEE (12). Per lo stesso motivo, il comitato per 
      la catena alimentare e la salute degli animali dovrebbe sostituire anche 
      il comitato fitosanitario permanente per quanto riguarda le competenze 
      [direttive 76/895/CEE (13), 86/362/CEE (14), 86/363/CEE (15), 90/642/CEE 
      (16) e 91/414/CEE (17)] sui prodotti fitosanitari e sulla fissazione di 
      quantità massime di residui. (63) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento 
      devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del 
      Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle 
      competenze di esecuzione conferite alla Commissione (18). (64) È necessario che gli operatori dispongano di tempo sufficiente per 
      adeguarsi ad alcuni dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e che 
      l'Autorità europea per la sicurezza alimentare cominci ad essere operativa 
      il 1° gennaio 2002. (65) È importante evitare confusione tra i compiti dell'Autorità e quelli 
      dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (19). 
      Occorre pertanto che il presente regolamento faccia salve le competenze 
      conferite a detta Agenzia dalla legislazione comunitaria, comprese quelle 
      conferite dal regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 
      1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei 
      limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di 
      origine animale (20). (66) Per realizzare lo scopo fondamentale del presente regolamento è 
      necessario e opportuno prevedere il ravvicinamento di concetti, principi e 
      misure che costituiscono una base comune per la legislazione alimentare 
      nella Comunità ed istituire un'Autorità europea per la sicurezza 
      alimentare. In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 
      del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario 
      per conseguire tale scopo,
  __________
  
				(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 247. (2) GU C 155 del 29.5.2001, pag. 32. (3) Parere espresso il 14.6.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta 
      ufficiale). (4) Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 2001 (non ancora 
      pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 
      17 settembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e 
      decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2001 (non ancora 
      pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 21 
      gennaio 2002. (5) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11. Direttiva abrogata dalla direttiva 
      98/83/CE. (6) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. (7) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
      marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi 
      geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del 
      Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1). (8) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24. (9) GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76. (10) GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23. (11) GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9. (12) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1. (13) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla 
      direttiva 2000/57/CE della Commissione (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 76). (14) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla 
      direttiva 2001/57/CE della Commissione (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 36). (15) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla 
      direttiva 2001/57/CE della Commissione. (16) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo 
      dalla direttiva 2001/57/CE della Commissione. (17) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla 
      direttiva 2001/49/CE della Commissione (GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61). (18) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (19) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal 
      regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 
      7). (20) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal 
      regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione (GU L 205 del 31.7.2001, 
      pag. 16).  |