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						Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 
						
						
						d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari 
						
						Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 PAG. 0001 - 0008 
						
						
						IL 
      CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, 
						
						
						visto il trattato che istituisce la Comunità 
      economica europea, in particolare l'articolo 43, 
						
						
						vista la proposta della Commissione (GU 
      n. C 30 del 6. 2. 1991, pag. 9 e GU n. C 69 del 18. 3. 1992, pag. 15), 
						
						
						visto il parere del Parlamento europeo (GU 
      n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 35), 
						
						
						visto il parere del Comitato economico e 
      sociale (GU 
      n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 62), 
						
						
						considerando che la produzione, la 
      fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa 
      un posto importante nell'economia della Comunità; 
						
						
						considerando che, nel quadro del 
      riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la 
      diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore 
      equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di 
      prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare 
      una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone 
      svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il 
      miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la 
      permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette; 
						
						
						considerando peraltro che nel corso degli 
      ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella 
      loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di 
      prodotti specifici comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente 
      di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica 
      determinata; 
						
						
						considerando che data la diversità dei 
      prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite 
      al riguardo il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale, 
      di informazioni chiare e sintetiche che forniscano, esattamente l'origine 
      del prodotto; 
						
						
						considerando che in relazione 
      all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle 
      norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della 
      direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al 
      ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 
      l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la 
      relativa pubblicità (GU 
      n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 11. Direttiva modificata, da ultimo, dalla 
      direttiva 91/72/CEE - GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27-); 
      che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie 
      di disposizioni particolari. complementari per i prodotti agricoli ed 
      alimentari provenienti da una determinata area geografica; 
						
						
						considerando che la volontà di tutelare 
      prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine 
      geografica ha indotto taluni Stati membri a definire «denominazione 
      d'origine controllata» che tali denominazioni si sono diffuse e sono 
      apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di 
      reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente 
      sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che 
      offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine; 
						
						
						considerando tuttavia che le prassi nazionali 
      di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle 
      indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un 
      quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la 
      diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine 
      poiché garantirà, tramite un'impostazione più informe, condizioni di 
      concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di 
      siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in 
      questione agli occhi dei consumatori; 
						
						
						considerando che è opportuno che la normativa 
      proposta possa essere applicata nel rispetto della legislazione 
      comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose la quale 
      mira a stabilire un grado di protezione più elevato; 
						
						
						considerando che il campo d'applicazione del 
      presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine 
      ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua 
      origine geografica; che, tuttavia, all'occorrenza detto campo 
      d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti; 
						
						
						considerando che, tenuto conto delle prassi 
      esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento 
      geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni 
      di origine protette; 
						
						
						considerando che un prodotto agricolo o 
      alimentare che beneficia di una delle diciture summenzionate deve 
      soddisfare una serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare; 
						
						
						considerando che, per usufruire della 
      protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le 
      denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario; 
      che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire 
      l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori; 
						
						
						considerando che la procedura di 
      registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e 
      direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua 
      opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro; 
						
						
						considerando che è opportuno disporre di 
      procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare 
      il disciplinare, in particolare di fronte all'evoluzione delle conoscenze 
      tecnologiche, o di cancellare un'indicazione geografica o una 
      denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare 
      quando questo non è più conforme al disciplinare in virtù del quale ha 
      beneficiato dell'indicazione geografica stessa o della denominazione 
      d'origine stessa; 
						
						
						considerando che, negli scambi con i paesi 
      terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle 
      garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo 
      delle indicazioni geografiche o delle denominazioni d'origine rilasciate 
      sul loro territorio; 
						
						
						considerando che è opportuno prevedere una 
      procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la 
      Commissione nell'ambito di un comitato regolamentare istituito a tal fine, 
						
						  
						
						
						HA 
      ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
						
						 Articolo 
      1 
						
						1.   
      					
						Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle 
      denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti 
      agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del 
      trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato 
      I del presente regolamento, nonché dei 
      prodotti agricoli elencati nell'allegato 
      II del presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore 
      vitivinicolo né alle bevande spiritose. L’allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista 
      all'articolo 15. 
						
						2.   
      					
						Il presente regolamento si applica senza 
      pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari. 
						
						3.   
      					
						La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 
      marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle 
      norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 
      8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 90/230/CEE - GU n. L 
      128 del 18. 5. 1990, pag. 15-), non si applica alle denominazioni 
      d'origine né alle indicazioni geografiche che formano oggetto del presente 
      regolamento. 
						
						
						Articolo 
      2 
						
						1.   
      					
						La protezione comunitaria delle denominazioni 
      d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed 
      alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento. 
						
						2.   
      					
						Ai fini del presente regolamento si intende per:
						 
						
						a.   
      					
						
						«denominazione d'origine»: 
      il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di 
      un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare 
						 
						
						i.         
      					
						originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e 
						
						ii.         
      					
						la cui qualità o le cui caratteristiche siano 
      dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo 
      dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed 
      elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata; 
						
						b.   
      					
						
						«indicazione geografica»: 
      il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di 
      un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare 
						 
						
						i.         
      					
						originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e 
						
						ii.         
      					
						di cui una determinata qualità, la 
      reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine 
      geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione 
      avvengano nell'area geografica determinata. 
						
						3.   
      					
						Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni 
      tradizionali, geografiche, o meno, che designano un prodotto agricolo o 
      alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che 
      soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino. 
						
						4.   
      					
						In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono 
      equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche 
      qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un'area 
      geografica più ampia della zona di trasformazione e diversa da essa, 
      purché:  
						
						i.         
      					
						la zona di produzione della materia prima sia 
      delimitata, 
						
						ii.         
      					
						sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e 
						
						iii.         
      					
						esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di dette 
      condizioni. 
						
						5.   
      					
						Ai fini del paragrafo 4 sono considerati 
      materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte. 
      L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la 
      procedura prevista all'articolo 15. 
						
						6.   
      					
						Per poter beneficiare della deroga di cui al 
      paragrafo 4 le designazioni in causa debbono essere riconosciute oppure 
      essere già state riconosciute dallo Stato membro interessato come 
      denominazioni d'origine protette a livello nazionale ovvero, qualora non 
      esista un simile regime, aver comprovato un carattere tradizionale nonché 
      una reputazione ed una notorietà eccezionali. 
						
						7.   
      					
						Per poter beneficiare della deroga di cui al 
      paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere presentate entro 
      due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
						
						
						Articolo 
      3 
						
						1.   
      					
						Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini del presente regolamento, si intende per 
						
						«denominazione divenuta 
      generica» il nome di 
      un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato coi nome del luogo o 
      della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato 
      inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio 
      corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si 
      tiene conto di tutti i fattori, in particolare:  
						
						·      
      					
						della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua 
      origine e nelle zone di consumo, 
						
						·      
      					
						della situazione esistente in altri Stati membri, 
						
						·      
      					
						delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. 
						
						
						Nei casi in cui, secondo la procedura 
      prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione 
      in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica 
      la relativa decisione nella 
						Gazzetta ufficiale delle Comunità 
      europee. 
						
						2.   
      					
						Un nome non può essere registrato come 
      denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto 
      con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, 
      pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del 
      prodotto. 
						
						3.   
      					
						Anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, 
      deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, 
      stabilisce e pubblica nella 
						Gazzetta ufficiale delle Comunità 
      europee un elenco non 
      esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o 
      alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente 
      regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai 
      sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini 
      del presente regolamento. 
						
						
						Articolo 
      4 
						
						1.   
      					
						Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) 
      o di un'indicazione geografica protetta (IGP), 
      i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare. 
						
						2.   
      					
						Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
						 
						
						a.   
      					
						il nome del prodotto agricolo o alimentare 
      che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica; 
						
						b.   
      					
						la descrizione del prodotto agricolo o 
      alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle 
      principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche c/o 
      organolettiche del prodotto agricolo o alimentare; 
						
						c.    
      					
						la delimitazione della zona geografica e, se 
      del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui 
      all'articolo 2, paragrafo 4; 
						
						d.   
      					
						gli elementi che comprovano che il prodotto 
      agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi 
      dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi; 
						
						e.   
      					
						la descrizione del metodo di ottenimento del 
      prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti; 
						
						f.     
      					
						gli elementi che comprovano il legame con 
      l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2, 
      paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi; 
						
						g.   
      					
						i riferimenti relativi alle strutture di 
      controllo previste all'articolo 10; 
						
						h.   
      					
						gli elementi specifici dell'etichettatura 
      connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture 
      tradizionali nazionali equivalenti; 
						
						i.     
      					
						le eventuali condizioni da rispettare in 
      forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali. 
						
						
						Articolo 
      5 
						
						1.   
      					
						Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la 
      procedura prevista all'articolo 15, le persone fisiche o giuridiche sono 
      autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione. Ai fini del presente articolo si intende per «associazioni» qualsiasi 
      organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua 
      composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo 
      prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti 
      interessate possono far parte dell'associazione. 
						
						2.   
      					
						La domanda di registrazione può essere 
      presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche 
      soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o 
      ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b). 
						
						3.   
      					
						La domanda di registrazione include 
      segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4. 
						
						4.   
      					
						La domanda di registrazione è inviata allo 
      Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica. 
						
						5.   
      					
						Lo Stato membro verifica che la domanda sia 
      giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento 
      siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del 
      disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione 
      sulla quale ha fondato la propria decisione. Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche 
      un'area situata in un altro Stato membro, quest'ultimo deve essere 
      consultato prima che venga presa qualsiasi decisione. 
						
						6.   
      					
						Gli Stati membri mettono in vigore le 
      disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per 
      l'osservanza del presente articolo. 
						
						
						Articolo 
      6 
						
						1.   
      					
						Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un 
      esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli 
      elementi di cui all'articolo 4. La Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie 
      conclusioni. 
						
						2.   
      					
						Qualora la Commissione, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1, 
      sia giunta alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari 
      per ottenere la protezione, essa pubblica nella 
						Gazzetta ufficiale delle Comunità 
      europee il nome e 
      l'indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi 
      della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano 
      l'elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del 
      caso, le motivazioni alla base delle sue conclusioni. 
						
						3.   
      					
						Se non vengono presentate alla Commissione 
      dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 7, la 
      denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato 
      «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni 
      geografiche protette», che contiene i nomi delle associazioni e degli 
      organismi di controllo interessati. 
						
						4.   
      					
						La Commissione pubblica nella 
						
						Gazzetta ufficiale delle Comunità 
      europee: 
						 
						
						i.         
      					
						le denominazioni iscritte nel registro; 
						
						ii.         le 
      modifiche apportate al registro conformemente agli articoli 9 e 11. 
						
						5.   
      					
						Qualora la Commissione, tenuto conto dell'esame di cui al paragrafo 1, sia 
      giunta alla conclusione che la denominazione non ha i requisiti necessari 
      per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista 
      all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui al paragrafo 2 
      del presente articolo. Prima di procedere alla pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 4 ed alla 
      registrazione di cui al paragrafo 3 la Commissione può chiedere il parere 
      del comitato di cui all'articolo 15. 
						
						
						Articolo 
      7 
						
						1.   
      					
						Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella 
						
						Gazzetta ufficiale 
      delle Comunità europee 
      prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi 
      alla registrazione. 
						
						2.   
      					
						Le autorità competenti degli Stati membri 
      provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse 
      economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente 
      alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che 
      altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi. 
						
						3.   
      					
						Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può 
      opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente 
      motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è 
      stabilita. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere 
      in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine 
      prescritti. 
						
						4.   
      					
						Per essere ricevibile, una dichiarazione 
      d'opposizione deve:  
						
						i.         
      					
						dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2, 
						
						ii.         
      					
						oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta 
      danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente 
      omonima o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano 
      legittimamente sul mercato alla data della pubblicazione nella 
						Gazzetta ufficiale 
      delle Comunità europee, 
						
						iii.         
      					
						oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere 
      generico della denominazione di cui si chiede la registrazione. 
						
						5.   
      					
						Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la 
      Commissione invita gli Stati membri, interessati a cercare conformemente 
      alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.
						 
						
						a.   
      					
						Se tale accordo viene raggiunto, gli Stati 
      membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso 
      l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le 
      informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche, 
      la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso 
      contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7. 
						
						b.   
      					
						Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione 
      conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle 
      prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di 
      confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione 
      procede alla pubblicazione. conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. 
						
						
						Articolo 
      8 
						
						
						Le menzioni «DOP», «IGP» o le menzioni 
      tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed 
      alimentari conformi al presente regolamento. 
						
						
						Articolo 
      9 
						
						
						Lo Stato membro interessato può chiedere una 
      modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle 
      conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione 
      geografica. 
						
						
						La procedura prevista all'articolo 6 si 
      applica mutatis mutandis. 
						
						
						Tuttavia la Commissione può decidere, secondo 
      la procedura prevista all'articolo 15, di non applicare la procedura 
      prevista all'articolo 6, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza. 
						
						
						Articolo 
      10 
						
						1.   
      					
						Gli Stati membri provvedono a che entro sei 
      mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di 
      controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e 
      alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del 
      disciplinare. 
						
						2.   
      					
						La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di 
      controllo designato e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal 
      fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione 
      l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro 
      rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella
      					
						Gazzetta 
      ufficiale delle Comunità europee. 
						
						3.   
      					
						Le autorità di controllo designate e/o gli 
      organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di 
      imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al 
      controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari 
      per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari 
      recanti una denominazione protetta. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, dì un 
      organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, 
      le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati 
      sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della 
      totalità dei controlli. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato 
      membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le 
      condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989. 
						
						4.   
      					
						Qualora constatino che un prodotto, agricolo o alimentare recante una 
      denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai 
      requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli 
      organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti 
      per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo 
      Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le 
      decisioni prese devono essere notificate agli interessati. 
						
						5.   
      					
						Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, 
      lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso 
      ne informa la Commissione che pubblica nella 
						Gazzetta ufficiale delle Comunità 
      europee un elenco 
      riveduto degli organismi autorizzati. 
						
						6.   
      					
						Gli Stati membri adottano le misure 
      necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente 
      regolamento abbia accesso al sistema di controllo. 
						
						7.   
      					
						I costi dei controlli previsti dal presente 
      regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione 
      protetta. 
						
						
						Articolo 
      11 
						
						1.   
      					
						Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel 
      disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficio di una 
      denominazione protetta non è soddisfatta. 
						
						2.   
      					
						Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 
      comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo 
      esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è 
      pervenute e delle misure adottate. 
						
						3.   
      					
						In caso di ripetute irregolarità e qualora 
      gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, una richiesta 
      debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione. 
						
						4.   
      					
						La Commissione esamina la richiesta 
      consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, dopo consultazione 
      del comitato di cui all'articolo 15, la Commissione adotta le misure 
      necessarie. Queste possono contemplare la cancellazione della 
      registrazione. 
						
						
						Articolo 
      12 
						
						1.   
      					
						Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente 
      regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un 
      paese terzo a condizione che:  
						
						i.         
      					
						il paese terzo sia in grado di offrire 
      garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4; 
						
						ii.         
      					
						nel paese terzo esiste un sistema di 
      controllo equivalente a quella definito dall'articolo 10; 
						
						iii.         
      					
						il paese terzo sia disposto ad accordare ai 
      corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità 
      una protezione analoga a quella esistente nella Comunità. 
						
						2.   
      					
						In caso di omonimia fra una denominazione 
      protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la 
      registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e 
      tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine 
      del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta. 
						
						
						Articolo 
      13 
						
						1.   
      					
						Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
						 
						
						a.   
      					
						qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione 
      registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella 
      misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con 
      questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione 
      consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione 
      protetta; 
						
						b.   
      					
						qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera 
      del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o 
      è accompagnata da espressioni quali «genere», «tjpo», «metodo», «alla 
      maniera», «imitazione» o simili; 
						
						c.    
      					
						qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, 
      all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata 
      sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti 
      relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di 
      recipienti che possono indurre in errore sull'origine; 
						
						d.   
      					
						qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera 
      origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto 
      agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa 
      denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato 
      non è contrario al primo comma, lettera a) o b). 
						
						2.   
      					
						Gli Stati membri possono tuttavia mantenere 
      le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui 
      alla lettera b) del paragrafo 1 per un periodo massimo di cinque anni a 
      decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sempreché: 
						 
						
						i.         
      					
						i prodotti siano stati commercializzati 
      legalmente con tali espressioni per almeno cinque anni prima della data di 
      pubblicazione del presente regolamento; 
						
						ii.         
      					
						dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti. Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera commercializzazione 
      dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette 
      espressioni erano vietate. 
						
						3.   
      					
						Le denominazioni protette non possono 
      diventare generiche. 
						
						
						Articolo 
      14 
						
						1.   
      					
						Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia 
      registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di 
      registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui 
      all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, 
      purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data 
      della pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2. I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati. Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione 
      di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda 
      di registrazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, purché tale 
      pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio. 
						
						2.   
      					
						Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso 
      di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 
      13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione 
      della domanda di registrazione o della denominazione d'origine o 
      dell'indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di 
      una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il 
      marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla 
      direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al 
      ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi (GU n. L 
      40 dell'11. 2. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 
      92/10/CEE - GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 35-), rispettivamente 
      all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all'articolo 12, paragrafo 
      2, lettera b). 
						
						3.   
      					
						Una denominazione d'origine o un'indicazione. 
      geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un 
      marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la 
      registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera 
      identità del prodotto. 
						
						
						Articolo 
      15 
						
						
						La Commissione è assistita da un comitato 
      composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta dal 
      rappresentante della Commissione. 
						
						
						Il rappresentante della Commissione sottopone 
      al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il 
      suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in 
      funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla 
      maggioranza prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato per 
      l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta 
      della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti 
      dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita 
      all'articolo precisato. li presidente non partecipa al voto. 
						
						
						La Commissione adotta le misure previste 
      qualora siano conformi al parere del comitato. 
						
						
						Se le misure previste non sono conformi al 
      parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone 
      senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. 
      Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 
						
						
						Se il Consiglio non ha deliberato entro un 
      termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta 
      la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. 
						
						
						Articolo 
      16 
						
						
						Le modalità di applicazione del presente 
      regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15. 
						
						
						Articolo 
      17 
						
						1.   
      					
						Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore 
      del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione 
      quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati 
      membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso,' essi 
      desiderano far registrare a norma del presente regolamento. 
						
						2.   
      					
						La Commissione registra, secondo la procedura 
      prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1, conformi 
      agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono 
      registrate le denominazioni generiche. 
						
						3.   
      					
						Gli Stati membri possono mantenere la 
      protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del 
      paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla 
      registrazione. 
						
						
						Articolo 
      18 
						
						
						Il presente regolamento entra in vigore 
      dodici mesi dopo la pubblicazione nella 
						Gazzetta ufficiale delle Comunità 
      europee. 
						
						 Il 
      presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e 
      direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 
						
						
						Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992. 
						
						
						Per il 
      Consiglio 
						
						Il Presidente
      J. GUMMER 
						   |