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						Attestazioni di 
      specificità dei prodotti agricoli e alimentari 
						
						Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 
      PAG. 0009 
						
						
						IL 
      CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, 
						
						
						visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in 
      particolare l'articolo 43, 
						
						
						vista la proposta della Commissione (GU n. C 30 del 6. 2. 1991, pag. 4 
      e GU n. C 71 del 20. 3. 1992, pag. 14), 
						
						
						visto il parere del Parlamento europeo (GU n. C 326 del 16. 12. 1991, 
      pag. 40), 
						
						
						visto il parere del Comitato economico e sociale (GU n. C 40 del 17. 2. 
      1992, pag. 3), 
						
						
						considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di 
      prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia 
      della Comunità; 
						
						
						considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola 
      comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione 
      agricola; che la promozione di prodotti specifici può rappresentare la 
      carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate 
      o periferiche, sia per l'accrescimento di reddito che può recare ai 
      produttori, sia per l'effetto stabilizzatore esercitato sulla popolazione 
      rurale di tali zone; 
						
						
						considerando che, nella prospettiva del completamento del mercato interno 
      nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione 
      degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, 
      nel contempo, a tutelare il consumatore contro eventuali abusi e a 
      garantire la realtà delle transazioni commerciali; 
						
						
						considerando che, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 9 
      novembre 1989, che definisce le future priorità per il rilancio della 
      tutela dei consumatori (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag 1), è 
      opportuno prendere in considerazione l'esigenza dei consumatori di vedere 
      valorizzata la qualità e di essere meglio informati sulla natura, le 
      modalità di produzione o di trasformazione, nonché le caratteristiche 
      peculiari degli alimenti; che, di fronte all'assortimento di prodotti in 
      commercio e alla varietà delle informazioni al loro riguardo, il 
      consumatore ha diritto ad un'informazione chiara e succinta, indicante 
      esattamente le qualità specifiche di un determinato alimento, tale da 
      poterlo orientare nella scelta; 
						
						
						considerando che questi obiettivi possono essere realizzati attraverso un 
      regime facoltativo, fondato su criteri regolamentari; che, per consentire 
      agli operatori di pubblicazione la qualità di un prodotto alimentare a 
      livello comunitario, tale sistema deve offrire tutte le garanzie atte a 
      giustificare i riferimenti che vi possono essere fatti nel commercio; 
						
						
						considerando che taluni produttori desiderano valorizzare la specificità 
      di un prodotto agricolo od alimentare, che si distingue nettamente da 
      altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari; che, a fini di 
      tutela del consumatore, è opportuno che la specificità così attestata sia 
      soggetta a controllo; 
						
						
						considerando che, vista la specificità di questi prodotti, occorre 
      adottare disposizioni particolari a compimento delle norme di 
      etichettatura prescritte dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 
      dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
      membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti 
      alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, 
      pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE - GU n. 
      L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27), creando in particolare una menzione ed 
      eventualmente un simbolo comunitario che accompagnino la denominazione 
      commerciale del prodotto ed informino il consumatore del fatto che si 
      tratta di un alimento dotato di caratteristiche specifiche controllate; 
						
						
						Considerando che, per garantire il rispetto e la costanza delle 
      caratteristiche specifiche attestate, è necessario che i produttori 
      associati definiscano tali caratteristiche specifiche in un disciplinare e 
      che l'osservanza di quest'ultimo sia verificata da appositi organismi di 
      controllo riconosciuti secondo modalità uniformi a livello comunitario; 
						
						
						considerando che, per non falsare le condizioni di concorrenza, qualsiasi 
      produttore deve avere il diritto di utilizzare una denominazione 
      registrata corredata da una menzione e, se del caso, da un simbolo 
      comunitario oppure una denominazione commerciale registrata come tale, 
      purché l'alimento che egli produce o trasforma sia conforme al 
      disciplinare corrispondente e l'organismo di controllo da lui designato 
      sia debitamente riconosciuto; 
						
						
						considerando che, negli scambi con i paesi terzi, è opportuno introdurre 
      disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi 
      ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle attestazioni di 
      specificità istituite nel loro territorio; 
						
						
						considerando che le menzioni relative alla specificità di un prodotto 
      agricolo o alimentare devono godere di una protezione giuridica e formare 
      oggetto di pubblici controlli che le rendano attraenti sia per il 
      produttore che per il consumatore; 
						
						
						considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta 
      cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un 
      comitato regolarmente istituito a tal fine, 
						
						
						 HA 
      ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO 
						
						
						 Articolo 
      1 
						
						
						1.   
      					
						
						Il presente 
      regolamento stabilisce le norme secondo cui un'attestazione comunitaria di 
      specificità può essere ottenuta per:  
						
						
						i.         
      					
						
						prodotti 
      agricoli elencati nell'allegato II del trattato, destinati 
      all'alimentazione umana; 
						
						
						ii.         
      					
						
						prodotti 
      alimentari elencati nell'allegati I del presente regolamento. 
						
						
						L'allegato può essere modificato secondo la procedura prevista 
      all'articolo 19. 
						
						
						2.   
      					
						
						Il presente 
      regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie 
      particolari. 
						
						
						3.   
      					
						
						La direttiva 
      83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1989, che prevede una procedura 
      d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche (GU 
      n. L 109 del 26. 4. 1983, pag 8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla 
      decisione 90/230/CEE - GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15), non si 
      applica alle attestazioni di specificità che formano oggetto del presente 
      regolamento. 
						
						
						Articolo 2 
						
						
						Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
						 
						
						
						1.   
      					
						
						«specificità»: 
      l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto 
      agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti 
      alla stessa categoria. 
						
						
						La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata 
      come un elemento ai sensi del primo comma. 
						
						
						La specificità non può limitarsi alla composizione qualitativa o 
      quantitativa o al metodo di produzione previsti in una normativa 
      comunitaria o nazionale, né nelle norme stabilite da organismi di 
      normalizzazione o nelle facoltative; questa disposizione non si applica 
      tuttavia se la legislazione nazionale o la norma in questione sono state 
      elaborate per definire la specificità di un prodotto. 
						
						
						2.   
      					
						
						«organizzazione»: 
      qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla 
      composizione, di produttori e/o di trasformatori che trattano il medesimo 
      prodotto agricolo o alimentare. Altre parti interessate possono 
      partecipare all'organizzazione. 
						
						
						3.   
      					
						
						«attestazione di specificità»: 
      il riconoscimento da parte della Comunità della specificità di un prodotto 
      al momento della sua registrazione, conformemente al presente regolamento. 
						
						
						Articolo 3 
						
						
						La commissione istituisce e gestisce un albo delle attestazioni di 
      specificità nel quale vengono iscritti i nomi dei prodotti agricoli e di 
      quelli alimentari la cui specificità sia stata riconosciuta a livello 
      comunitario, conformemente al presente regolamento. 
						
						
						In tale albo i nomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sono distinti da 
      quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 
						
						
						Articolo 4 
						
						
						1.   
      					
						
						Per poter 
      essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 3, un prodotto agricolo o 
      alimentare deve essere prodotto utilizzando materie prime tradizionali 
      oppure avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di 
      produzione e/o di trasformazione del tipo tradizionale. 
						
						
						2.   
      					
						
						Non può essere 
      registrato un prodotto agricolo o alimentare il cui carattere specifico:
      					 
						
						
						i.         
      					
						
						risieda nella 
      provenienza o nell'origine geografica; 
						
						
						ii.         risulti 
      unicamente dall'applicazione di un'innovazione tecnologica. 
						
						
						Articolo 5 
						
						
						1.   
      					
						
						Per essere 
      registrato, il nome deve essere:  
						
						
						i.         
      					
						
						di per se 
      specifico; 
						
						
						ii.         o esprimere la 
      specificità del prodotto agricolo e del prodotto alimentare. 
						
						
						2.   
      					
						
						Non può essere 
      registrato il nome indicante la specificità, di cui al paragrafo 1, 
      secondo trattino:  
						
						
						i.         
      					
						
						che faccia 
      unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate 
      per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero 
      previste da una particolare regolamentazione comunitaria; 
						
						
						ii.         
      					
						
						che sia 
      abusivo, soprattutto che faccia riferimento a una caratteristica evidente 
      del prodotto o che non corrisponde al disciplinare o alle aspettative del 
      consumatore, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto. 
						
						
						3.   
      					
						
						Per essere 
      registrato, il nome specifico di cui al paragrafo 1, primo trattino deve 
      essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali o essere 
      consacrato all'uso. 
						
						
						4.   
      					
						
						È autorizzato 
      l'uso di termini geografici in un nome non contemplato da regolamento 
      (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla 
      protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine 
      dei prodotti agricoli e alimentari. 
						
						
						Articolo 6 
						
						
						1.   
      					
						
						Per beneficiare 
      di un'attestazione di specificità un prodotto agricolo o alimentare deve 
      essere conforme ad un disciplinare. 
						
						
						2.   
      					
						
						Il disciplinare 
      comprende almeno i seguenti elementi:  
						
						
						i.         
      					
						
						il nome ai 
      sensi dell'articolo 5, redatto in una o più lingue; 
						
						
						ii.        
      					
						
						la descrizione 
      del metodo di produzione, compresa quella della natura e delle 
      caratteristiche della materia prima e/o degli ingredienti utilizzati e/o 
      del metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare che si 
      riferisce alla sua specificità; 
						
						
						iii.        
      					
						
						gli elementi 
      che permettono di valutare il carattere tradizionale, ai sensi 
      dell'articolo 4, paragrafo 1; 
						
						
						iv.         la descrizione 
      delle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare con l'indicazione 
      delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche 
      e/o organolettiche relative alla sua specificità; 
						
						
						v.         
      					
						
						i requisiti 
      minimi e le procedure di controllo della specificità. 
						
						
						Articolo 7 
						
						
						1.   
      					
						
						Solo 
      un'organizzazione è autorizzata a inoltrare una domanda per far registrare 
      la specificità di un prodotto agricolo o alimentare. 
						
						
						2.   
      					
						
						La domanda di 
      registrazione, corredata del disciplinare è inoltrata presso l'autorità 
      competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione. 
						
						
						3.   
      					
						
						L'autorità 
      competente trasmette la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai 
      requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6. 
						
						
						4.   
      					
						
						Gli Stati 
      membri pubblicano, al più tardi alla data di entrata in vigore del 
      presente regolamento, i dati utili relativi alle autorità competenti da 
      essi designate e ne informano la Commissione. 
						
						
						Articolo 8 
						
						
						1.   
      					
						
						La Commissione 
      trasmette la domanda di registrazione, tradotta, agli Stati membri entro 
      sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di cui 
      all'articolo 7, paragrafo 3. 
						
						
						Non appena effettuata la trasmissione di cui al primo comma, la 
      Commissione procede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle 
      Comunità europee degli estremi della domanda trasmessa all'autorità 
      competente di cui all'articolo 7, in particolare del nome del prodotto 
      agricolo o alimentare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo 
      trattino e dei dati relativi all'organizzazione richiedente. 
						
						
						2.   
      					
						
						Le autorità 
      competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa attestare 
      un interesse economico legittimo sia autorizzato a prendere visione della 
      domanda di cui al paragrafo 1. Inoltre, e in conformità della normativa 
      vigente negli Stati membri, tali autorità competenti possono consentire 
      l'accesso ad altre parti aventi un interesse legittimo. 
						
						
						3.   
      					
						
						Entro cinque 
      mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, 
      qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può 
      opporsi alla prevista registrazione mediante l'invio di una dichiarazione 
      debitamente motivata trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro 
      in cui risiede o è stabilita. 
						
						
						4.   
      					
						
						Le autorità 
      competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie per prendere 
      in considerazione la dichiarazione di cui al paragrafo 3 entro i termini 
      richiesti. Qualsiasi Stato membro può opporsi di propria iniziativa. 
						
						
						Articolo 9 
						
						
						1.   
      					
						
						Se entro sei 
      mesi non le è pervenuta alcuna opposizione, la Commissione provvede ad 
      iscrivere nell'albo di cui all'articolo 3 gli estremi di cui all'articolo 
      8, paragrafo 1 e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 
      europee. 
						
						
						2.   
      					
						
						Qualora si 
      sollevata opposizione entro un termine di tre mesi, la Commissione accorda 
      agli Stati membri interessati un termine di altri tre mesi per addivenire 
      ad una composizione, conformemente alle rispettive procedure interne:
      					 
						
						
						a.   
      					
						
						in caso di 
      raggiunta composizione, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti 
      gli elementi che l'hanno motivata, nonché il parere del richiedente e 
      dell'opponente. Se gli elementi pervenuti in virtù dell'articolo 6, 
      paragrafo 2 non hanno subito modifiche, la Commissione procede in 
      conformità del paragrafo 1 del presente articolo. In caso contrario, essa 
      avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 8; 
						
						
						b.   
      					
						
						in mancanza di 
      composizione, la Commissione decide in merito alla registrazione secondo 
      la procedura prevista all'articolo 19. La commissione qualora decida di 
      registrare la specificità, procede conformemente al paragrafo 1 del 
      presente articolo. 
						
						
						Articolo 10 
						
						
						1.   
      					
						
						Ogni Stato 
      membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un 
      prodotto agricolo o alimentare beneficiante di una attestazione 
      comunitaria di specificità non è più soddisfatta. 
						
						
						2.   
      					
						
						Lo Stato membro 
      di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro 
      interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro stato 
      membro delle conclusioni cui è pervenuto e delle misure adottate. 
						
						
						3.   
      					
						
						Nel caso di 
      ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri non addivengano ad una 
      composizione, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata 
      alla Commissione. 
						
						
						4.   
      					
						
						La Commissione 
      esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del 
      caso, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura 
      prevista all'articolo 19. Queste possono contemplare la cancellazione 
      della registrazione. 
						
						
						Articolo 11 
						
						
						1.   
      					
						
						Uno Stato 
      membro, su richiesta di un'organizzazione stabilita nel suo territorio, 
      può inoltrare una domanda di modifica del disciplinare. 
						
						
						2.   
      					
						
						La Commissione 
      pubblica la domanda di modifica e i riferimenti del richiedente nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee. Si applica l'articolo 8, 
      paragrafi 2, 3 e 4. 
						
						
						Le autorità competenti degli stati membri provvedono affinché il 
      produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è 
      stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione. 
						
						
						3.   
      					
						
						Entro tre mesi 
      dalla data di pubblicazione prevista dal paragrafo 2, il produttore e/o il 
      trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una 
      modifica può far valere il proprio diritto di conservare il disciplinare 
      iniziale con una dichiarazione indirizzata all'autorità competente dello 
      Stato membro in cui è stabilito, che la trasmette alla Commissione, 
      corredato delle sue eventuali osservazioni. 
						
						
						4.   
      					
						
						Se nessuna 
      opposizione ne dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla 
      Commissione entro quattro mesi dalla data della pubblicazione prevista al 
      paragrafo 2, la commissione iscrive nell'albo previsto dall'articolo 3 la 
      modifica richiesta e la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle 
      Comunità europee. 
						
						
						5.   
      					
						
						Se 
      un'opposizione o una dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla 
      Commissione, la modifica non è registrata. In tal caso l'organizzazione 
      richiedente prevista dal paragrafo 1 può inoltrare domanda per ottenere 
      una nuova attestazione di specificità secondo la procedura prevista dagli 
      articoli 7, 8 e 9. 
						
						
						Articolo 12 
						
						
						La Commissione può definire, secondo la procedura prevista dall'articolo 
      19, un simbolo comunitario che può essere apposto sulle etichette, nella 
      presentazione e nella pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari 
      recanti l'attestazione comunitaria di specificità conformemente al 
      presente regolamento. 
						
						
						 Articolo 
      13 
						
						
						1.   
      					
						
						A decorrere 
      dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il nome di cui 
      all'articolo 5, associato alla menzione di cui all'articolo 15, paragrafo 
      1 ed eventualmente al simbolo comunitario di cui all'articolo 12, è 
      riservato al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al 
      disciplinare pubblicato. 
						
						
						2.   
      					
						
						In deroga al 
      paragrafo 1, il nome solo è riservato al prodotto agricolo o al prodotto 
      alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato allorché: 
						 
						
						
						a.   
      					
						
						l'organizzazione ne ha fatto domanda nella sua richiesta di registrazione; 
						
						
						b.   
      					
						
						non risulta 
      dalla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b. che il 
      nome è utilizzato in modo legale, notorio ed economicamente significativo 
      per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi. 
						
						
						Articolo 14 
						
						
						1.   
      					
						
						Gli Stati 
      membri provvedono affinché entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
      presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di 
      garantire che i produttori agricoli e alimentari recanti un'attestazione 
      di specificità rispondano ai requisiti del disciplinare. 
						
						
						2.   
      					
						
						La struttura di 
      controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate 
      e/o da uno o più organismi privati autorizzati al tal fine dallo stato 
      membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle 
      autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive 
      competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta 
      ufficiale delle Comunità europee. 
						
						
						3.   
      					
						
						Le autorità di 
      controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie 
      sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni 
      produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre 
      permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i 
      controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano 
      di un'attestazione comunitaria di specificità. 
						
						
						Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un 
      organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, 
      le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati 
      continuano ad essere responsabili, nei confronti dello Stato membro, della 
      totalità dei controlli. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato 
      membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i 
      requisiti definiti nella norma EN/45011 del 26 giugno 1989. 
						
						
						4.   
      					
						
						Qualora 
      constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di 
      specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti 
      del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi 
      privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per 
      assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato 
      membro della misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni 
      prese debbono essere notificate agli interessati. 
						
						
						5.   
      					
						
						Qualora le 
      condizioni di cui ai paragrafi 2 e3 non siano soddisfatte lo Stato membro 
      revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la 
      Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 
      europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati. 
						
						
						6.   
      					
						
						Gli Stati 
      membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che 
      rispetta il presente regolamento abbia acceso il sistema di controllo. 
						
						
						7.   
      					
						
						I costi dei 
      controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che 
      utilizzano l'attestazione di specificità. 
						
						
						Articolo 15 
						
						
						1.   
      					
						
						Unicamente i 
      produttori che rispettino il disciplinare registrato possono utilizzare:
      					 
						
						
						i.         
      					
						
						una menzione da 
      determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 19; 
						
						
						ii.         se del caso, il 
      simbolo comunitario, nonché 
						
						
						iii.         fatto salvo 
      l'articolo 13, paragrafo 2, il nome registrato. 
						
						
						2.   
      					
						
						Il produttore 
      anche se appartenente all'organizzazione inizialmente richiedente, il 
      quale utilizzi per la prima volta dopo la registrazione un nome riservato 
      in base all'articolo 13, paragrafo 1 o 2, informa in tempo utile 
      l'autorità o un organismo di controllo designati dello Stato membro in cui 
      è stato stabilito. 
						
						
						3.   
      					
						
						L'autorità o 
      l'organismo di controllo designati garantiscono che il produttore si 
      attenga agli elementi pubblicati prima che il prodotto in questione sia 
      immesso in commercio. 
						
						
						Articolo 16 
						
						
						Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente 
      regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un 
      paese terzo a condizione che:  
						
						
						·      
      					
						
						il paese terzo 
      sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui 
      agli articoli 4 e 6; 
						
						
						·      
      					
						
						nel paese terzo 
      esista un sistema di controllo equivalente a quello definito all'articolo 
      14; 
						
						
						·      
      					
						
						il paese terzo 
      sia disposto ad accordare ai prodotti agricoli o alimentari corrispondenti 
      che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità, provenienti 
      dalla Comunità, una tutela equivalente a quella esistente nella Comunità. 
						
						
						Articolo 17 
						
						
						1.   
      					
						
						Gli Stati 
      membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica 
      contro qualsiasi utilizzazione abusiva o fallace della menzione di cui 
      all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente del simbolo comunitario di 
      cui all'articolo 12, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati 
      e riservati conformemente all'articolo 13. 
						
						
						2.   
      					
						
						I nomi 
      registrati sono protetti contro tutte le prassi che possono indurre in 
      errore il pubblico comprese tra l'altro quelle che fanno credere che il 
      prodotto agricolo o il prodotto alimentare benefici di una attestazione di 
      specificità rilasciata dalla Comunità. 
						
						
						3.   
      					
						
						Gli Stati 
      membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle 
      misure adottate. 
						
						
						Articolo 18 
						
						
						Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le 
      denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino 
      confusione con i nomi registrati e riservati conformemente all'articolo 
      13, paragrafo 2. 
						
						
						Articolo 19 
						
						
						La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti 
      degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 
						
						
						Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto 
      delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto 
      entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza 
      della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista 
      dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni 
      che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle 
      votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti 
      degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il 
      presidente non partecipa al voto. 
						
						
						Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in 
      mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio 
      una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a 
      maggioranza qualificata. 
						
						
						Se il consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere 
      dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure 
      proposte. 
						
						
						Articolo 20 
						
						
						Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo 
      la procedura prevista all'articolo 19. 
						
						
						Articolo 21 
						
						
						Entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in 
      vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Consiglio una 
      relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente 
      corredata di opportune proposte. 
						
						
						Detta relazione esprime, in particolare, un apprezzamento sulle 
      conseguenze dell'applicazione degli articoli 9 e 13. 
						
						
						Articolo 22 
						
						
						Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione 
      nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 
						
						 Il 
      presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e 
      direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 
						
						
						Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992. 
						
						
						Per il Consiglio Il Presidente 
						
						J. 
      GUMMER  |