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Statuto dell'Associazione strada del vino dell'Etna

 
Allegato "C" all'atto con i numeri 19135 di repertorio e 5224 di raccolta.

Art. 1 - Costituzione, sede,  durata, riconoscimento e regolamentazione.

E’ costituita l'Associazione volontaria senza scopo di lucro, denominata:

"STRADA DEL VINO DELL’ETNA"

con sede legale e amministrativa in Tremestieri Etneo, via Nuovaluce n. 67/A, presso gli uffici della Provincia Regionale di Catania.       

Il Consiglio di Amministrazione, su deliberazione dell’Assemblea, è delegato ad istituire uffici e delegazioni in Italia e all’estero.

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100; rispetto a tale data l’assemblea dei soci potrà con propria deliberazione disporre la sua proroga o l’anticipato scioglimento.

L'Associazione farà istanza per ottenere il riconoscimento governativo previsto dal capo II^ del Libro I^ del Codice Civile nonchè quello da parte dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e Foreste al fine di assumere la funzione di Comitato di Gestione, giusta legge 2 agosto 2002, n. 5.

La vita ed il funzionamento dell'associazione sono regolati, oltre che dalle norme previste nel presente statuto, da quelle contenute nel disciplinare che costituiscono, entrambi, parte integrante dell'atto costitutivo.

Art. 2 - Scopi

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue l’affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell’area di riferimento attraverso i seguenti scopi:

a)         valorizzare, promuovere e tutelare le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e le produzioni dell’economia ecocompatibile;

b)         incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi:

c)         valorizzare le attrattive naturalistiche; storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada;

d)         promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale;

e)         garantire agli associati l’informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l’esercizio della specifica attività od occorrenti per l’adeguamento agli standards di qualità, definiti ed approvati dall’Associazione;

f)          esercitare un’azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standards minimi di qualità;

g)         svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;

h)         diffondere l’immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell’ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;

i)          pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;

j)          ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale per favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali;

k)         rappresentare in giudizio gli interessi dell’Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome della stessa in ogni sede.

l) ferme restando le competenze della Regione Siciliana in materia di promozione all’estero,  gestire campagne d’informazione e di promozione per una migliore valorizzazione della “Strada” in ambito nazionale ed internazionale;

m)  gestire uno o più centri di informazione e di accoglienza che disponga di materiale informativo sui soggetti aderenti  e sulle iniziative e le opportunità poste in essere all'interno della "Strada";

n) tutelare gli interessi e l’immagine dell'Associazione, intervenendo ove necessario con segnalazioni su eventuali disfunzioni in merito alla fornitura di energia elettrica o di acqua ed in generale presso gli Enti gestori pubblici e/o privati competenti in materia di urbanistica, viabilità, tutela del territorio, del paesaggio e dei beni culturali;

o) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie dell'Associazione;

L'Associazione svolge, tra le altre attività, quella formativa diretta alla valorizzazione della professionalità degli operatori del settore, contribuendo così ad una qualificazione dei servizi resi ed alla promozione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti.

Art. 3 - Soci

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione:

a)         produttori vitivinicoli singoli o associati, nella misura minima di un terzo di tutti i soci;

b)         produttori specializzati in produzioni tipiche;

c)         Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti;

d)         enti locali,  comunità montane, l'amministrazione provinciale e  la camera di commercio entrambe di Catania, nonché l'Ente Parco dell'Etna;

e)         enoteche, botteghe del vino e dei prodotti tipici;

f)          esercenti l’attività di ristorazione;

g)         pasticcerie;

h)         albergatori ed esercenti attività extra alberghiera;

i)          esercenti l’attività dell’agriturismo;

j)          imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi della Strada del vino dell'Etna;

k)         imprese turistiche;

1)         associazioni turistiche locali;

m) banche locali;

n)         associazioni culturali con scopi sociali attinenti a quelli della Strada del vino dell'Etna;

o)         associazioni delle categorie previste dal presente articolo;

p)   musei della vite e del vino;

q)         altri soggetti individuati dall’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci, nelle singole categorie, dovranno rientrare negli standards minimi di qualità previsti dal disciplinare.

Art. 4 - Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente statuto e nell'allegato disciplinare.

Il consiglio di amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all’accoglimento della domanda.

Art. 5 - Quote sociali

Tutti i soci si impegnano a versare:

a) una quota di ammissione iniziale, diversificata per categoria di appartenenza;

c) una quota annuale proporzionale ai servizi che i soci ricevono dalla “Strada”;

L’entità delle quote è determinata annualmente dal consiglio di amministrazione.

I soci si danno disponibili a fornire i prodotti da utilizzare per le attività di rappresentanza decise dall’Associazione.

L’Associazione può ricevere contributi finanziari da Enti, altre Associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 - Obblighi del Socio

Il          socio si impegna a:

a)         osservare pienamente le norme statutarie e quelle del disciplinare e le delibere degli organi dell’associazione;

b) promuovere e agevolare le finalità sociali;

c)         permettere ai componenti e/o agli incaricati degli organi dell’Associazione di accedere direttamente, od insieme ad esperti, ai terreni e locali del socio destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza.

d)         accettare che i componenti e/o gli incaricati degli organi dell’Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal socio come prescritto dalle disposizioni statutarie e dal disciplinare.

Art. 7 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio dell’associazione viene meno:

a) per decesso o per scioglimento dell'associazione;

b) per cessazione dell’attività;

c)         per recesso volontario: le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con quattro mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso;

d)         per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave per quanto concerne il rispetto dello statuto e del disciplinare e, quindi, degli standards minimi previsti, accertata dagli organi dell’associazione.

Art. 8 - Subentro

Nel caso di decesso,  cambio di proprietà e modifiche di denominazione o ragione sociale, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni.

La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato.

Il          subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.

E' fatta salva la facoltà per il consiglio di amministrazione di negare il subentro per giusti motivi di opportunità.

Art. 9 - Sanzioni

Il          socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell’Associazione in violazione delle disposizioni del presente statuto e del disciplinare o delle delibere degli organi o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada è soggetto alle sanzioni stabilite dal disciplinare.

E’ ammesso il ricorso che sarà giudicato dal Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

a)         l’Assemblea;

b)         il Consiglio di Amministrazione;

c)         il Presidente ed il Vice Presidente;

d)         l’Ufficio di Presidenza;

e)         il Collegio dei Sindaci Revisori.

f)  il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

Nell’assemblea ogni socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all’art. 5, ha diritto ad un voto.

E’ possibile la delega ad altro socio.

Nessun socio può rappresentare più di un socio, oltre se stesso.

L’assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell’associazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’assemblea.

Nell’avviso di convocazione devono essere riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L’assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L’assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da persona nominata dall’assemblea.

Delle riunioni dell’assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario da esso indicato o dal direttore se nominato.

Art. 12 - Assemblea Ordinaria

L’assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio dell’Associazione;

b) elegge i componenti del Consiglio d’Amministrazione;

c) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;

d) impartisce le direttive generali dell’Associazione;

e) nomina i membri del Collegio dei Revisori;

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro

mesi dal termine dell’esercizio annuale.

L’assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Ar. 13 - Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo,  dello statuto e del disciplinare, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato dell’associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno, dei soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

At. 14 - Consiglio di Amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’assemblea e formato da un minimo di 7 ad un massimo di 19 membri.

I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Essi  sono sempre rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, nella misura massima di un terzo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazione alcuna esclusi, soltanto, quelli che per legge o per statuto sono demandati all’assemblea. Provvede, altresì, ad ogni atto relativo al personale.

In particolare:

a) elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, specificandosi che il Presidente  deve essere scelto, soltanto,  tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.

b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull’andamento della gestione;

c)         delibera sull’ammissione dei nuovi soci;

d)         delibera sull’esclusione dei soci;

e)         controlla i requisiti degli aderenti la Strada del Vino;

f)          nomina il direttore ed il personale, fissandone  compiti e compensi;

g)         nomina l’Ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti;

h)         eventualmente nomina il Comitato Tecnico per la valutazione dei requisiti dei soggetti partecipanti alla strada del vino;

i)          delibera ogni altro atto di amministrazione.

Il          Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E’ altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Non è ammesso in consiglio voto per delega.

Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente

Il          Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, qualora all'atto del rinnovo delle cariche sociali non via abbia già provveduto l'assemblea.

Il          presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli:

a)         convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;

b)         adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;

c)         propone al Consiglio la nomina del Direttore e l’eventuale assunzione del personale;

d)         conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il Consiglio;

e)         vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio;

f)          conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.

Il vice-presidente esercita tutte le funzioni del presidente ogni qualvolta quest'ultimo sia assente o impedito.

Art. 16 - Ufficio di PresidenzaDirettore

L’Ufficio di Presidenza è costituito da quattro membri scelti tra i membri del Consiglio d’Amministrazione, ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente. Esso svolge tutte le attività e funzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio può nominare un direttore che assumerà la responsabilità generale dell'andamento gestionale dell'associazione.

Egli partecipa a tutte le riunioni del consiglio con funzioni di parere consultivo pur non avendo diritto a voto.

Art. 17 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori é eletto dall’assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i soci o tra esperti esterni.

Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente.

Se i sindaci sono scelti tra i soci, questi non percepiscono alcun compenso.

Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo.

Il Collegio dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri scelti anche fra i non soci.

Ciascuno di essi dura in carica tre esercizi sociali ed è sempre rieleggibile. Non  ha diritto a retribuzione.

Al collegio dei probiviri è deferita la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione dello statuto sociale e del disciplinare, come per qualsiasi controversia tra i soci o tra soci e gli organi responsabili dell'amministrazione.

Art. 19 - Patrimonio e Bilancio

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dall’ammontare delle quote di ammissione iniziale, delle quote annuali nonché dei contributi di cui all’art.5, come pure dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo.

L’esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il bilancio dell’Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 20 - Comitato Tecnico

L’Associazione per verificare i requisiti minimi di appartenenza alla strada del vino può eleggere un Comitato composto di esperti dei vari settori e nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne specifica i compiti, le modalità di lavoro ed il compenso.

Art. 21 - Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle sedute e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio d’Amministrazione, dell’Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Collegio dei Probiviri nonché il libro dei soci dell’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili da parte di chiunque ne faccia motivata richiesta.

Art. 22 - Marchio

L’Associazione adotta un proprio marchio che raffigura un grappolo d’uva rosso un bicchiere di vino  e una foglia stilizzati in uno sfondo dell'Etna  in campo verde con la scritta “Strada dei vini dell’Etna”.

L’uso del marchio è tutelato e regolamentato.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, delle leggi in materia di associazioni volontarie e della Legge Regionale Siciliana N.  5 del 2.8.2002 e successive modifiche e integrazioni.

 

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